Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che provvedano a separare, all'interno della pensione privilegiata ordinaria attribuita a coloro che hanno maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento di una pensione normale, il trattamento previdenziale, che rimane soggetto alle norme in vigore, ed il trattamento meramente risarcitorio di lesioni subite dall'invalido per servizio, rapportato alla perdita parziale o totale dell'integrità, sensoriale e materiale.

 

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      2. Il trattamento meramente risarcitorio di cui al comma 1 non è soggetto all'IRPEF, né ad alcun altro tributo, a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.